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Corigliano. Complicata storia giudiziaria di Mauro Nucaro

Nucaro.jpgIl Presidente del Corigliano Calcio Mauro Nucaro vittima di un clamoroso errore giudiziario.

Nei giorni scorsi, la notizia della sua condanna definitiva a due anni e dieci giorni per peculato (e quella accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici), nell’ambito della vicenda “Sogefil”, ha suscitato molto clamore nella comunità locale, nonché nell’intero comprensorio. E non poteva essere diversamente, tenuto conto della notorietà e della stima di cui gode in ampi strati della popolazione Mauro Nucaro, imprenditore, ex presidente del Cosenza calcio e attuale numero uno del Corigliano calcio. Ormai cittadino di Corigliano Rossano a tutti gli effetti, ha dimostrato di nutrire sinceri sentimenti d’amore e generosità nei confronti di questa città, poiché tanto ha fatto per il mondo dello sport e per favorire l’aggregazione giovanile, e per questo merita profonda gratitudine.

La Sesta sezione della Corte di Cassazione ha dunque dichiarato inammissibile (senza, tra l’altro, tener conto della sopraggiunta prescrizione) il ricorso dell’imprenditore (difeso dagli avvocati Enzo Musco e Giovanni Bruno). Al centro della vicenda la “Sogefil Riscossione Spa”, negli anni scorsi incaricata della riscossione dei tributi in vari centri calabresi. Tutto sembrava filare liscio fino a quando sono emerse una serie d’insolvenze.

Ma come stanno realmente i fatti? Qual è la verità di Mauro Nucaro? Occorre ricostruire minuziosamente il tutto per far comprendere alla pubblica opinione come l’imprenditore si sia trovato coinvolto in un caso giudiziario dalle evidenti contraddizioni e dai tanti, troppi errori.

Era infatti il 28 settembre del 2005 quando Nucaro compra la società di riscossione “Saigese Spa” di proprietà del signor Roberto Martinelli (proprietario da sempre) e del cognato che era l'amministratore delegato, ingegnere Stefano Martella. L'incarico di presidente di Nucaro è stato dallo stesso ricoperto dal 28-09-2005 al 30-06-2006. In tale data Nucaro approva il bilancio con 847.000,00 euro di perdite e i signori Lo Po Mario, D'Agni Giancarlo e Malomo Patrice si impegnano a ripianare il bilancio con 1.300.000, approvando il bilancio. Quindi, da gennaio 2005 a settembre 2005, la compagine era costituita da Martinelli e Martella. Dal 28-09-2005 al 30-06-2006 la compagine era invece formata da Nucaro, Lo Po, D'Agni, Pittino Domenico, mentre dal 01-07-2006 la compagine era rappresentata da Lo Po, D'Agni, Pittino, Malomo Patrice. Frattanto, nel febbraio 2007 Nucaro presenta una denuncia contro Nicola Adamo presso la Procura di Paola (Pm Eugenio Facciolla).

Dopo varie questioni afferenti la competenza territoriale, si arriva al 10 agosto 2012, ossia quando Nucaro venne chiamato dalla Procura di Catanzaro (Pm Villani), che voleva confermata la denuncia del 2007. Questa sarebbe andata prescritta se lo stesso si fosse avvalso della facoltà di non rispondere, invece Nucaro decise di proseguire per la sua strada confermando tutto, e da questa denuncia verrà pertanto fuori il processo eolico e il processo per peculato “Saigese” ora “Sogefil”. Vien da sé che Nucaro, se avesse avuto scheletri nell'armadio, si sarebbe dunque avvalso della facoltà di non rispondere, ma così non è stato. Nel periodo ottobre/novembre del 2012 inizia il calvario “Saigese” ora “Sogefil”. In primo grado la Guardia di Finanza dichiara che la contabilità non è tenuta come previsto dalla legge, che non ci si è potuti recare comune per comune: ma chi lo ha impedito? I controlli che sono stati fatti sono unicamente i seguenti: conto corrente postale, dove hanno riscontrato un incasso nel corso degli anni di euro 38.321.295,69; riscossioni avvenute per ufficiali di riscossione pari ad euro 5.269.960,21; totale: 43.591.225,90. Riversato ai comuni 27.703.698,22 in tutto il periodo che va dal 2005 al 2012. Chiaramente, così sembrerebbe che il peculato esiste, invece entrando nel merito si dimostra che il peculato non c'è affatto. Dalla cifra degli ufficiali della riscossione va tolto il 60% perché erano compresi interessi, spese di notifica, spese avviso di mora e spese di riscossione (esempio contabile: per un contribuente che doveva pagare 50,00 euro, l’avviso veniva fuori cosi: tributo € 50,00, spese notifica € 3.16, interessi 6% € 3,00, spese avviso di mora € 12,00, spese notifica avviso € 5.16, diritti di riscossione € 12,00: totale 82,3). Questo importo è valido e tutti gli incassi degli ufficiali di riscossione, mentre per gli avvisi che venivano pagati per posta l’importo era di € 70,32, quindi sugli incassi fatti dagli ufficiali la somma esatta da calcolare era il 60,73% delle somme incassate che andava versata ai Comuni e non il 100% come è stato invece considerato; quindi si ha 5.269.960,21 - 60,73% = 3.200446,84, per una differenza di 2.069.513,37, mentre per i versamenti fatti per conto corrente non si conoscono le cifre per che cosa siano state versate.

Se si prendono in considerazione i due anni della gestione Nucaro, gli ufficiali hanno incassato € 2.255.580,93; calcolando il 60,73% ai Comuni andavano versati € 1.369.814,30 meno l’aggio di riscossione del 12%, pari ad € 164.377,71, quindi il netto da versare ai Comuni era di € 1.205.436,59 pari quasi al 50% che la Guardia di Finanza sostiene (anni 2005 e 2006). Su 8.922.026,39 non viene tolto l'aggio di riscossione che aveva una media del 12% su Ruoli Idrici e Tarsu e il 30% sugli accertamenti Ici. Infatti, come si può notare i maggiori incassi sui conto correnti vanno dal 2005 al 2009 in quanto erano presenti gli accertamenti che vanno dal 2001 al 2006. Se si considera inoltre che il 50% degli 8.922.026,39 era accertamento Ici e il 50% era Idrico e Tarsu, si ha 4.461.013,20 con un aggio di riscossione pari al 30% che è uguale a € 1.338.303,96 e i restanti 4.461.013,20 con aggio del 12% che è uguale a € 535.321,58. Di fatto i soldi da riversare ai Comuni erano 8.922.026,39 - (1.338.303,96 più 535.321,58) = 7.048.400,85. Pertanto, per i due anni i Comuni dovevano avere 1.205.436,59 più 7.048.400,85= € 8.253.837,4, versati 7.324.636,13, differenza € 939.201,31. Se si considera che Nucaro ha operato per 9 mesi su 24 e si considera pari ogni mese si ha 39.133,38 al mese per 9 mesi: 352.200,49; ciò vuole dire che non solo Nucaro ha appianato le sue perdite di gestione ma anche quelle di Martinelli - Martella per 9 mesi e per 3 mesi Lo Po, D'Agni, Malomo, Pittino.

Inoltre, si evince che alcuni Comuni ed Enti per gli anni 2005/2006 non erano sotto contratto, e tali Comuni sono: Acri, Casabona, Consorzio di bonifica Sibari-Crati, Consozio dell’Ogliastra, Dipignano, Oriolo, San Lorenzo Bellizzi, San Procopio, Castiglione Cosentino. Gli stessi Comuni sopra citati erano sotto contratto “Saigese” prima del 2005 ed hanno avuto soldi così versati: Acri per € 15.828,77 e 8.794,00, Casabona per € 2.170,40, Consorzio di Bonifica Sibari-Crati per € 25.000,00 e 105.000,00, Consorzio di bonifica dell'Ogliastra per € 37.837,85 Dipignano per € 7.724,36 e € 51.174,49 Oriolo per € 5.910,11 e € 5.224,25 San Lorenzo Bellizzi per € 2.058,84 San Procopio per € 37.261,79 e € 1.154,04 Castiglione Cosentino per € 54.656,16. La somma totale di questi riversamenti è pari ad euro 359.795,50. Perché versati nel 2005 e non quando erano dovuti? Perché i signori Martinelli e Martella che hanno gestito per nove mesi nel 2005 non vengono chiamati in causa? Perché i signori Malomo e Pittino non vengono chiamati in causa?. Perché i signori D'Agni e Lo Po hanno redatto dei verbali gettando discreto sulla gestione precedente, cioè su quella Nucaro, con Lo Po amministratore delegato e D'Agni nel consiglio d'amministrazione (nella denuncia di Nucaro si fa riferimento a D’Agni, ad Adamo a Lo Po)?

In conclusione, il clamoroso errore giudiziario ai danni del Presidente Mauro Nucaro si evince già dal rinvio a giudizio, per poi continuare con la sentenza di primo grado; mentre nel secondo grado non si entra proprio nel merito e vengono dichiarati prescritti 2 anni e 355 giorni e restano così 2 anni e 10 giorni, che si prescrivono il 28 dicembre 2018. Ma in Cassazione, stranamente, dichiarano il ricorso inammissibile senza tenere conto dell’avvenuta prescrizione totale.

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