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Bollo auto: una tassa antica, un dibattito sempre attuale

bollo_auto_occhiuto.pngSolo poche settimane fa il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha lanciato una proposta destinata a far discutere: abolire il bollo auto. Un'idea che ha immediatamente acceso il confronto politico e suscitato numerosi commenti, tra favorevoli e contrari.

Al di là delle inevitabili polemiche, ci siamo chiesti quale sia il reale quadro giuridico di questa imposta: una Regione può davvero abolirla? Qual è la sua natura? E quali margini di autonomia hanno effettivamente le Regioni?

Per rispondere a queste domande abbiamo chiesto il parere di un nostro caro amico, profondo conoscitore del diritto costituzionale e tributario, che ci ha messo a disposizione una ricca documentazione normativa e giurisprudenziale.

Ne è scaturita una ricostruzione storica e giuridica che riteniamo utile condividere con i nostri lettori, perché consente di comprendere non soltanto da dove nasce il bollo auto, ma soprattutto chi abbia oggi il potere di modificarlo o, eventualmente, di abolirlo. Buona Lettura (La redazione)

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Occhiuto ha osservato che una Regione non ha il potere di abolire autonomamente questa imposta e che un eventuale intervento potrebbe essere deciso soltanto dal Parlamento. Si tratta di un'affermazione che trova un preciso fondamento nella legislazione vigente e nella giurisprudenza della Corte Costituzionale.

Per comprendere perché, è necessario ripercorrere brevemente la storia della tassa automobilistica.

Dalle origini alla tassa sul possesso

L'imposta sulle autovetture private ha origini lontane. Con il Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175, venne approvato il Testo Unico sulla Finanza Locale, che disciplinò organicamente le entrate di Comuni e Province.

Gli articoli dal 143 al 147 regolavano l'imposta sulle vetture private. Particolarmente significativo era il secondo comma dell'articolo 143, secondo il quale:

"L'imposta è dovuta anche se le vetture non vengono usate."

Il legislatore individuava quindi nel semplice possesso del veicolo il presupposto dell'imposizione. Non si pagava perché si circolava, ma perché si possedeva un'automobile.

È interessante ricordare anche una curiosità storica oggi quasi dimenticata. L'articolo 146 prevedeva infatti che:

"L'imposta sulle vetture private, fregiate di stemmi o emblemi gentilizi, può essere raddoppiata."

Una norma che rifletteva la realtà sociale dell'epoca e che mirava a colpire maggiormente le manifestazioni esteriori della ricchezza.

Dalla tassa di circolazione al bollo auto

Con il D.P.R. n. 39 del 1953 il sistema cambiò.

Il tributo venne collegato alla circolazione del veicolo sulle strade pubbliche e il relativo gettito rimase di competenza dello Stato.

Nel 1982, tuttavia, per contrastare l'evasione fiscale, il legislatore ritornò al criterio originario del possesso del veicolo, ritenuto molto più facilmente controllabile.

L'attuale denominazione di Tassa Automobilistica Regionale nasce con il decreto legislativo n. 504 del 1992.

Dal 1999 alle Regioni furono attribuite competenze importanti in materia di riscossione, accertamento, contenzioso e possibilità di modificare gli importi entro limiti stabiliti dalla legge statale.

La Corte Costituzionale chiarisce la natura del tributo

Il nuovo assetto diede origine a numerosi dubbi.

La domanda era semplice: il bollo auto era diventato un vero tributo regionale?

La risposta arrivò con la sentenza n. 455 del 23 dicembre 2005 della Corte Costituzionale.

La Corte precisò che il legislatore statale aveva certamente attribuito alle Regioni il gettito del tributo e alcuni poteri amministrativi, ma non aveva modificato gli elementi essenziali dell'imposta.

Di conseguenza, la tassa automobilistica non poteva essere considerata un autentico tributo proprio regionale ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.

In sostanza, le Regioni amministravano il tributo, ma non ne erano pienamente titolari.

Il federalismo fiscale e il "tertium genus"

Un'importante evoluzione normativa si è avuta con il decreto legislativo n. 68 del 2011.

L'articolo 8 distingue chiaramente tre categorie di tributi:

  • i tributi propri regionali, che le Regioni possono istituire o sopprimere;
  • la tassa automobilistica, disciplinata dalle Regioni entro i limiti fissati dalla legge statale;
  • i tributi propri derivati.

La successiva sentenza n. 122 del 2019 della Corte Costituzionale ha chiarito definitivamente questa distinzione.

Secondo la Corte, la tassa automobilistica costituisce un vero e proprio "tertium genus".

Non è un tributo regionale pienamente autonomo, ma neppure un semplice tributo statale.

È un tributo proprio derivato con caratteristiche particolari, che consente alle Regioni di sviluppare una propria politica fiscale senza modificarne la struttura fondamentale e senza superare i limiti stabiliti dalla legislazione nazionale.

In altre parole, le Regioni possono intervenire sull'applicazione del tributo, ma non possono ridefinirne la natura né abolirlo autonomamente.

Il dibattito di oggi

È proprio in questo quadro che si inseriscono le recenti dichiarazioni del Presidente della Regione Calabria.

Roberto Occhiuto ha sostenuto che il bollo auto rappresenta una delle imposte più invise ai cittadini e che la sua abolizione costituirebbe una misura fiscale di forte impatto.

Ha ricordato come, durante la campagna elettorale regionale, una proposta analoga fosse stata avanzata da Pasquale Tridico, osservando però che una Regione non dispone del potere di eliminare il tributo.

La sua conclusione è che l'abolizione del bollo, se ritenuta opportuna, debba essere affrontata dal legislatore nazionale.

Dal punto di vista giuridico, questa affermazione appare coerente con l'attuale quadro normativo e con gli orientamenti consolidati della Corte Costituzionale, pur dovendo rimarcare che le Regioni, nella disciplina del tributo, possono autonomamente prevedere esenzioni ed attenuazioni per determinati casi attenuando l’entità del tributo. In questi casi la perdita parziale degli incassi graverà sul bilancio regionale.

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Conclusioni della redazione

La vicenda del bollo auto dimostra come, nel nostro ordinamento, diritto e politica debbano necessariamente procedere insieme. Il dibattito politico è libero di proporre l'abolizione del tributo, la sua riduzione o una diversa articolazione. Tuttavia, ogni proposta deve confrontarsi con i limiti imposti dalla Costituzione e dalla legislazione statale.

Le Regioni dispongono oggi di significativi margini di autonomia, ma non possono modificare gli elementi essenziali della tassa automobilistica né eliminarla con una propria legge. Da questo punto di vista, le recenti dichiarazioni del Presidente Roberto Occhiuto hanno il merito di riportare la discussione sul terreno corretto: se si ritiene che il bollo auto sia un'imposta ormai superata o eccessivamente gravosa, la sede naturale per affrontare la questione non è il Consiglio regionale, bensì il Parlamento della Repubblica.

Resta, naturalmente, il dibattito politico sull'opportunità di abolire una tassa che continua a colpire il semplice possesso di un'autovettura, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del mezzo. È una scelta che coinvolge non solo il sistema tributario, ma anche il delicato equilibrio tra esigenze di bilancio, autonomia regionale e tutela dei contribuenti.

Una cosa, però, emerge con chiarezza dalla storia normativa e dalle pronunce della Corte Costituzionale: il bollo auto è oggi un tributo "speciale", collocato a metà strada tra fiscalità statale e autonomia regionale. Comprenderne la natura significa anche comprendere quali siano le riforme realmente possibili e quali, invece, richiedano una decisione del legislatore nazionale.

Solo partendo da questa consapevolezza il confronto pubblico potrà essere fondato non sugli slogan, ma sulla conoscenza delle regole che governano il nostro sistema fiscale.

(immagine in alto prodotta da AI)

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