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Cassano - Il TAR respinge il ricorso contro il concorso di Casa Serena

casa serena“Cassano, giudicato regolare il concorso a Casa Serena”. È il titolo con cui la Gazzetta del Sud dà conto della decisione del TAR Calabria che, con sentenza depositata il 22 dicembre, ha respinto il ricorso presentato da alcune candidate al concorso per le assunzioni bandito dalla RSA Casa Serena di Cassano allo Ionio. (L'articolo della Gazzetta é in coda alla seguente nota)

Secondo il Tribunale amministrativo, i profili di illegittimità sollevati dalle ricorrenti non hanno trovato riscontro sufficiente: “i motivi di ricorso non si prestano ad accoglimento”, scrivono i giudici, chiudendo – almeno per ora – il capitolo giudiziario sulla regolarità formale della procedura concorsuale.

Sul piano legale, la struttura è stata difesa dall’avvocato Alfredo Gualtieri, mentre i candidati risultati vincitori del concorso sono stati rappresentati dall’avvocato Demetrio Verbaro, appartenente allo stesso studio professionale. Le ricorrenti si sono affidate all’avvocato Lucia Di Cunto, che ha articolato una linea difensiva ritenuta tuttavia non decisiva dal collegio giudicante.

La sentenza, però, non sembra destinata a spegnere del tutto le polemiche. Resta aperta la possibilità di un ricorso al Consiglio di Stato, opzione che le ricorrenti potrebbero valutare alla luce delle motivazioni depositate dal TAR. Un eventuale secondo grado di giudizio riaprirebbe una vicenda che, oltre agli aspetti giuridici, presenta risvolti chiaramente politici e amministrativi.

Casa Serena, infatti, continua a rappresentare uno snodo sensibile della vita pubblica cassanese. Attorno alla gestione della RSA si sono stratificate negli anni decisioni, rapporti e scelte amministrative che vanno ben oltre l’esito di un singolo concorso. Vicende passate, anche non troppo lontane nel tempo, raccontano di una struttura spesso al centro di tensioni, contrapposizioni e interrogativi mai del tutto chiariti.

In questo quadro, la pronuncia del TAR certifica la tenuta giuridica del concorso, ma non cancella un contesto più ampio fatto di responsabilità politiche, controlli mancati e gestione del potere locale. Temi che, se riportati alla luce con maggiore attenzione, rischierebbero di mettere in seria difficoltà più di un amministratore del passato. Per ora il sipario resta solo parzialmente abbassato: la partita, sotto il profilo politico, appare tutt’altro che conclusa.

Tonino Cavallaro

Le osservazioni del TAR:

"* quanto alla presenza della prova consistente nel colloquio orale è sufficiente rilevare che, ad onta del nomen iuris conferito in sede di avviso pubblico, nel corpo stesso della lex specialis risultava palese la natura composita della procedura concorsuale, consistente in un colloquio psicoattitudinale e nella valutazione dei titoli;

* anche la doglianza con cui viene denunciata l’illegittima introduzione di una prova non prevista, avvenuta nella seduta del 17 giugno 2025 - e consistente nella previsione di una valutazione delle qualità personali dei candidati, dell’idoneità al ruolo, accertandone sicurezza, pacatezza, empatia e capacità di gestione dello stress – non merita accoglimento per l’evidente ragione per cui la Commissione non ha introdotto una prova ulteriore, ossia un test psicoattitudinale aggiuntivo rispetto al colloquio, ma si è limitata a specificare, in chiave qualitativa, le modalità di valutazione della prova orale, già prevista dal bando, che pertanto non contempla solo la correttezza della risposta fornita, ma una valutazione a più ampio raggio;

* neppure risulta dirimente la circostanza per cui, candidati che hanno ricevuto un punteggio modesto alla valutazione per titoli, sono poi risultati vincitori per via della valutazione orale, posto che si tratta di due prove distinte destinate, nella loro somma complessiva, a determinare la posizione del candidato in graduatoria;

pertanto il ricorso va respinto…..”

L'articolo della Gazzetta del Sud di Caterina La Banca

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