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Consorzio di Bonifica. Quali novità con la nuova legge regionale

STRAFACE.jpegNel mese di luglio dello scorso anno i proprietari d'immobili dei Laghi e di Marina di Sibari ricevettero degli "inviti di pagamento" di tributi dovuti al Consorzio di Bonifica. All'epoca chiedemmo lumi ad un noto amministrativista che ci confermò le tesi consortili (Cliccare quì per quell'articolo). Oggi pare che le cose siano cambiate, ma non sono ancora molto chiare. Di nuovo c'é che è stata approvata una modifica alla legge regionale in vigore, presentata dalla consigliera regionale Pasqualina Straface (nella foto) che di seguito riportiamo:

Legge regionale 24 febbraio 2023, n. 7

Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica).

(BURC n. 48 del 24 febbraio 2023)

Art. 1

(Modifiche all’articolo 23 della l.r.11/2003)

1. Il comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), è così modificato:

a) dopo le parole “che traggono un beneficio” sono inserite le seguenti: “diretto e specifico”;

b) dopo le parole “pagamento di un contributo consortile” sono inserite le seguenti: “commisurato al beneficio ricevuto”;

c) dopo le parole “deve intendersi il vantaggio” sono inserite le seguenti: “diretto e specifico”.

Art. 2

(Interpretazione autentica articoli 23 e 28 della l.r. 11/2003)

1. All’articolo 23, comma 1, e all’articolo 28, comma 1, della l.r. 11/2003, le parole “immobili extragricoli” non si riferiscono alle aree urbanizzate ed edificabili che non ricevono un beneficio diretto e specifico.

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art.4

(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

Ci siamo rivolti ancora all'amico professionista romano e abbiamo concluso che, come è facile rilevare, la nuova normativa introdotta si limita a specificare il concetto di beneficio che l’immobile agricolo o extragricolo deve ricavare dalle opere di bonifica realizzate entro il perimetro di contribuenza. Non aggiunge nulla di nuovo perché questi concetti sono pacificamente acquisiti dalla giurisprudenza di merito.

L’art. 2 introduce una interpretazione autentica del concetto di “immobili extragricoli” di cui alla legge in vigore. L’interpretazione sarebbe questa : Se l’immobile (dunque la Casa ai Laghi e Marina di Sibari ) ricade in una zona urbanizzata o edificabile ( quindi anche i terreni edificatori) e non riceve alcun beneficio diretto e specifico non è soggetto al contributo di bonifica.

Cosa significa? Chi stabilisce se l’immobile è gravato dal contributo e chi ne determina l’entità? A chi spetta provarlo? Nel gergo giuridico si dice su chi grava l’onere della prova?

La Giurisprudenza in maniera concorde e lapalissiana ha stabilito che se il Consorzio ha redatto il piano di Classifica ed il bene è stato inserito nel perimetro di contribuenza e sono stati determinati gli indici che servono a quantificare l’entità del contributo, Il Consorzio non ha nulla da provare.

(Esplicitiamo meglio: il Consorzio tenendo a bada i canali di bonifica tutt'intorno ai due centri residenziali, con manutenzioni ordinarie e straordinare, scongiura pericoli di allagamento nell'area urbanizzata, quindi i proprietari d'immobili ne traggono un beneficio)

Sulla base degli indici di beneficio (ad esempio beneficio di natura idraulica etc.), si calcola, tenuto conto della spesa complessiva sostenuta dal Consorzio, per ogni immobile il carico tributario annuale.

La presentatrice della Legge , l’On.le Straface, però, molto più autorevolmente di quanto possiamo fare noi, illustra il significato delle modifiche apportate,e dissipa ogni incertezza sul concetto di interpretazione e sulla sua retroattività, affermando testualmente

“È invece piuttosto chiara: i pagamenti ai Consorzi di bonifica per gli immobili extragricoli ricadenti nelle aree urbane già soggette al pagamento dei tributi comunali, lo ribadisco, non sono più dovuti. Ed in maniera retroattiva fino all’approvazione di quella legge, ovvero al 2003».

Se così è, nulla sarebbe dovuto dai proprietari di Case ai Laghi. Gli inviti a pagare già emessi sarebbero anzi sono affetti da nullità assoluta in quanto emessi “contra legem”. E, dunque, il Consorzio di Bonifica, con il nuovo Commissario, sarebbe tenuto ad annullare in via di autotutela tutte le cartelle o gli inviti già emessi.

Cosa resta da fare a questo punto? Sollecitare  le autorità regionali a chiarire la vicenda invitando il legale rappresentante del Consorzio ad adeguarsi alla nuova normativa. Attendiamo fiduciosi.

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